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ADOZIONE DI MAGGIORENNI – DIFFERENZA DI ETA’ – CASS. CIV., Sez. I, N. 7667 3 Aprile 2020

L’art. 291 cc prevede che, in caso di adozione di maggiorenni, l’adottante debba avere compiuto 35 anni e debba superare di almeno diciotto anni l’età dell’adottando; il secondo comma di tale articolo prevede poi che in caso di circostanze eccezionali il tribunale possa autorizzare l’adozione anche se l’adottante ha compiuto 30 anni “ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente”. Con la pronuncia in esame la Corte di Cassazione conferma però un indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il divario minimo di età previsto dall’articolo 291 c.c. può essere superato dal giudice, avuto riguardo alle circostanze del singolo caso in esame, al fine di tutelare le situazioni familiari consolidatesi da lungo tempo e fondate su una comprovata “affectio familiaris”.

Post Author: 2022sibilla